BBM AGGIORNA N. 43 DEL 5 MARZO 2026

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Tra le novità è stata introdotta un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024 – 2026. La disposizione mira a favorire l’adeguamento salariale al costo della vita nonché a rafforzare il legame tra produttività e salario. Inoltre è prevista per il medesimo anno 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a € 1.500.

Aumenti retributivi dei rinnovi contrattuali 

Con riferimento agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati ad IRPEF e ad addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Tale imposta si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva in argomento riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 2024 – 2026. Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Inoltre, si ritiene che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali, sottoscritti tra il 2024 e il 2026, in virtù delle previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, fermo restando che la loro erogazione sia iniziata precedentemente. 

Si consideri l’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:

  • 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
  • 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
  • 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
  • 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In questo caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026). Con riferimento all’ambito applicativo dell’imposizione agevolata, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta. Inoltre, sono inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro: malattia, maternità/paternità, infortunio. Rimangono escluse, invece, le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il TFR in quanto si tratta di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa. Inoltre, sono esclusi anche gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (ad esempio ore eccedenti l’orario normale con maggiorazioni), nonché le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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