BBM AGGIORNA N. 44 DEL 6 MARZO 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

Come anticipato ieri, sono state introdotte, per il 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. In particolare, è prevista un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15%:

per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno,

  • per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di risposo;
  • per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni. 

In merito, si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro di cui sopra.

Le menzionate somme, erogate nell’anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di 1.500 euro.

Tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Restano, invece, escluse dall’ambito applicativo le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione ordinaria, quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Inoltre, non rientrano nell’ambito applicativo, le maggiorazioni o indennità che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria.

Si precisa che l’agevolazione in argomento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

L’imposta sostituiva è applicata, dai sostituti d’imposta del settore privato, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Tale imposta si applica alle somme erogate, nel 2026, fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposto settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo di 1.500 euro. Ai fini di tale limite, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva.

Come usufruire delle agevolazioni

Le imposte sostitutive in argomento sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti e 3  pubblicate lo scorso 29 gennaio. In ogni caso, il lavoratore ha la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta. Qualora, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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