DMZ AGGIORNA N. 42 DEL 28 FEBBRAIO 2024
Ci è stato chiesto:
- come si devono trattare nella Certificazione Unica i 2 euro di imposta di bollo indicata nella fattura di una ditta individuale in regime forfettario, obbligata ad emettere nel 2023 la fattura elettronica e
- se i 2 € diventano compenso.
La questione sopra posta è stata oggetto di analisi in più occasioni.
Anche L’Agenzia delle Entrate, per fugare ogni dubbio interpretativo e fornire le corrette indicazioni, è intervenuta in risposta ad un interpello.
Ricordiamo che Il contribuente, obbligato o no all’emissione della fattura elettronica, in caso di ricavi addebitati al cliente di importi superiori a € 77,47, deve applicare l’imposta di bollo di € 2,00.
Il problema della modalità di assolvimento non si poneva quando la fattura era cartacea, in quanto si applicava direttamente sul documento, la marca da bollo (con contrassegno adesivo).
In caso di emissione della fattura elettronica, invece, tale imposta viene assolta in modo virtuale, secondo le indicazioni contenute nella norma.
L’aspetto più complesso della questione è il trattamento fiscale e previdenziale dei 2 euro che, addebitati in fattura, di fatto, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei clienti.
L’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello chiarisce:
1) Sono soggetti all’imposta di bollo, gli atti, i documenti, i registri e le fatture quando la somma indicata è superiore a € 77,47 e non è soggetta ad Iva;
2) tra i ricavi o compensi rilevanti ai fini fiscali e previdenziali si deve includere l’imposta di bollo addebitata in fattura dall’emittente.
Chiarito questo aspetto vediamo quindi come andrà indicato nella Certificazione Unica Quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”:
- l’imposta di bollo deve essere indicata all’interno del punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, unitamente quindi al compenso puro;
- al punto 6 dovrà essere indicato il codice 24 “importo corrisposto a soggetto in regime forfettario”;
- al punto 7 dovrà essere indicato l’importo complessivamente corrisposto.
Per completezza di informazioni si precisa che, a partire dall’anno di imposta 2024, stante l’introdotto obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario, a prescindere dall’ammontare dei ricavi e compensi, non sussisterà più l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi erogati a tali contribuenti.
Lo Studio resta a completa disposizione
