DMZ AGGIORNA N. 20 DEL 3 FEBBRAIO 2025

Il Collegato Lavoro introduce importanti novità in materia di apprendistato rendendo possibile la trasformazione del contratto da primo livello in apprendistato di alta formazione, purché la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non ecceda quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Tipologie di apprendistatoIl contratto di apprendistato si articola in tre distinte tipologie individuate dal legislatore:

  • apprendistato di I livello, finalizzato a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante, utile al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;
  • apprendistato di III livello, finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale.

La trasformazione da contratto di apprendistato per la qualifica a contratto di apprendistato professionalizzante era già ammessa dal Jobs Act ed è una possibilità già pienamente operativa di primo e terzo livello appartengono al percorso di formazione “duale” che, nella visione del legislatore, si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna).

Il nuovo ddl Lavoro, definitivamente approvato e pronto ad approdare in Gazzetta Ufficiale, interviene proprio in questo ambito.


Requisiti del datore di lavoro -  il datore di lavoro che intenda assumere apprendisti per l’acquisizione della qualifica o del diploma professionale deve possedere i seguenti requisiti:

  • capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  • capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
  • capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti.

Ai fini operativi, l’istituzione formativa può supportare il datore di lavoro nella verifica del possesso dei requisiti effettivamente necessari per l’erogazione della formazione interna all’apprendista.

L’analisi dei requisiti strutturali, tecnici e formativi del datore di lavoro, oltre a costituire vincolo di legge, è funzionale alla progettazione del percorso formativo in quanto consente di articolare il monte ore formativo tra percorso in impresa e formazione erogata presso l’istituzione formativa, in base alle specifiche capacità e potenzialità formative del datore di lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente.


La novità del ddl lavoroAd oggi è possibile trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma in apprendistato professionalizzante, purché la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non ecceda quella individuata dalla contrattazione collettiva.

E’ infatti prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È possibile, inoltre, trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede

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