DMZ AGGIORNA N. 144 DEL 28 LUGLIO 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n. 85/2023, nel convertire con modificazioni il Decreto Legge n. 48/2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza dell’accordo individuale con il datore di lavoro (cd. smart working semplificato).
Si tratta di lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio individuabili in ragione dell'età, o da co-morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale ai quali è stata riconosciuta una condizione di disabilità grave o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità ‘agile’ ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, anche in assenza dell’accordo individuale con il datore di lavoro, a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei modelli predefiniti aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.
(vedi DMZ Aggiorna n. 226 del 12 dicembre 2022)
https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/smart-working-rinvio-al-1-gennaio-2023-la-comunicazione-al-ministero-del-lavoro
Nel contesto appena descritto riteniamo utile richiamare ulteriori misure previste per specifiche categorie di lavoratori.
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori
- con figli fino a dodici anni di età o
- senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità, inoltre, è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.
Lo Studio resta a completa disposizione
