DMZ RICORDA N. 226 DEL 3 DICEMBRE 2024
Come indicato nel DMZ AGGIORNA del 3/01/2024, oggi ricordiamo che a ridosso della fine dell’anno, è necessario effettuare una puntuale verifica dei requisiti per il mantenimento del regime forfettario nel 2025. Tra le variabili da considerare, vi sono i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti dal contribuente nell’anno precedente, ovvero l’anno 2024. Tali redditi sono parimenti rilevanti nel caso in cui il contribuente non sia già attualmente in esercizio ed intenda aprire una nuova attività nel 2025 con adozione del regime agevolato. Più nel dettaglio, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per esempio pensioni, eccedenti l'importo di 30.000 €. Sono quindi rilevanti i redditi percepiti nell’anno 2024, con riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo, a:
lavoro dipendente;
pensione;
contratti a progetto;
collaborazioni continuative (compenso all’amministratore).
In sintesi, devono essere monitorati tutti i redditi che trovano accoglimento nel quadro RC di Redditi, ivi incluso, l’assegno divorzile.
La norma prevede tuttavia una precisa esimente: il superamento della soglia dei 30.000 € non è causa ostativa al regime forfettario se il rapporto di lavoro è cessato. Ovvero, ad esempio, potrà aprire partita IVA in regime forfettario, nel 2025, un contribuente che nel 2024 era lavoratore dipendente, con un reddito da CU di 80.000 €, a condizione che tale rapporto di lavoro sia cessato nel 2024.
A tal proposito è bene richiamare la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si precisa che il rapporto di lavoro si considera cessato con l’ultimo giorno di lavoro, al termine del periodo di preavviso, e non all’atto delle dimissioni.
Pertanto, se ad esempio il contribuente si dimette a dicembre 2024 ma, essendo tenuto a rispettare il preavviso, prosegua a lavorare anche solo un giorno nel 2025, non ci si troverà dinnanzi ad un rapporto di lavoro cessato nel 2024, ed il regime forfettario non potrà essere adottato nel 2025, poiché scatta la causa ostativa.
Sempre con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, è importante ricordare che nel computo dei redditi percepiti devono essere considerati anche eventuali premi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva. Anche questi, rappresentano redditi da lavoro dipendente, seppure tassati non ad aliquota ordinaria, al ricorrere dei casi previsti dalla norma.
Per quanto riguarda i redditi da pensione, sfuggono alla verifica della soglia dei 30.000 € gli eventuali redditi, a tassazione separata, riferiti ad arretrati. Ad esempio, un contribuente in regime forfettario, cui nel 2024 è stata riconosciuta una pensione pari a 28.000 €, cui si sono aggiunti arretrati assoggettati a tassazione separata per 5.000 €, potrà mantenere il regime agevolato, poiché ai fini della verifica della causa ostativa, rilevano solo i 28.000 € di pensione.
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