BBM AGGIORNA N. 46 DEL 10 MARZO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato ieri.
La qualificazione fiscale dell’ente: ETS commerciale o non commerciale
Un altro tema centrale affrontato dalla Circolare riguarda la qualificazione fiscale dell’ente nel suo complesso. Il Codice del Terzo Settore non elimina la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali, ma introduce criteri specifici per determinarla.
Pertanto, ai fini della soggettività passiva ai fini IRES, gli ETS saranno ricondotti tra gli enti disciplinati dal TUIR, se questi saranno qualificati in base alle nuove regole contenute nel Codice Terzo Settore(CTS), come enti commerciali, mentre saranno ricondotti nella lettera c), se qualificati come enti NON commerciali.
La qualifica dipende dalla prevalenza delle entrate derivanti da attività svolte in forma d’impresa rispetto a quelle derivanti da attività non commerciali. La Circolare fornisce indicazioni dettagliate su come effettuare tale valutazione, chiarendo quali proventi devono essere inclusi nel computo e con quali modalità. Vengono analizzati in particolare i contributi pubblici, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e le altre entrate non commerciali espressamente previste dal Codice. L’Agenzia dedica attenzione anche alla valorizzazione dei beni ceduti o servizi erogati gratuitamente, elemento che può incidere in modo significativo sulla qualificazione fiscale.
La Circolare affronta inoltre le conseguenze del mutamento della qualifica fiscale, ad esempio nel caso in cui un ente non commerciale diventi commerciale per effetto della prevalenza delle attività di impresa. In tali ipotesi, occorre valutare il trattamento dei beni strumentali e gli effetti fiscali connessi al passaggio di regime.
I nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale
Il cuore dei chiarimenti riguarda l'articolo 79 del Codice, che innova radicalmente i criteri per stabilire se un ente possa considerarsi non commerciale agli effetti fiscali. L’Agenzia chiarisce che la non commercialità non è più legata esclusivamente alla natura istituzionale dell’attività, ma dipende da un parametro economico sostanziale: il rapporto tra ricavi e costi effettivi. Un’attività di interesse generale si considera non commerciale quando i ricavi non superano i costi sostenuti per il suo svolgimento.
La Circolare sottolinea che nella determinazione dei costi devono essere inclusi anche elementi peculiari del Terzo Settore, come i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari non occasionali, il valore normale delle erogazioni gratuite di beni o servizi e la differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria.
Si tratta di un chiarimento di grande rilievo operativo, perché valorizza il contributo del volontariato e consente di rappresentare in modo più aderente alla realtà economica la gestione dell’ente. Allo stesso tempo, la Circolare precisa che eventuali scostamenti tra costi e ricavi possono essere fisiologici, ma il superamento sistematico dei limiti può comportare la qualificazione dell’attività come commerciale.
Nei prossimi BBM Aggiorna si continuerà la trattazione del tema iniziato nei giorno scorsi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
