BBM AGGIORNA N. 82 DEL 30 APRILE 2026
Ci è stata posta la seguente domanda:
nel regime forfettario, i rimborsi spese analitici (viaggi/trasferte, vitto e alloggio, ecc.) possono essere esclusi dal reddito e non conteggiati nelle soglie del regime?
La risposta è sì, per le spese sostenute nel 2025 e riaddebitate analiticamente.
Dal 2025, infatti, anche nel forfettario si applica la regola di neutralità del rimborso analitico:
- se la spesa è sostenuta nell’interesse del cliente,
- se è documentata e addebitata analiticamente in fattura,
- se pagata con strumenti tracciabili.
Se ricorrono tutte le caratteristiche prima citate, il rimborso non concorre alla formazione del reddito e non gonfia i componenti positivi utili per verificare le soglie di 85.000 e 100.000 euro.
Questa lettura è stata confermata da una risposta non pubblicata della DRE Lombardia del 9 dicembre 2025, che considera incoerente trattare come “compenso” nel forfettario ciò che non è reddito neppure per l’ordinario.
Per le spese sostenute dal 2025 il rimborso può restare neutro solo se il pagamento delle spese stesse, per esempio, di hotel, treni, vitto e alloggio, trasporto/viaggio, rispetta il requisito della tracciabilità. Se una parte dei rimborsi 2025 è corrisposta con mezzi non tracciabili, quella quota perde il trattamento di neutralità e diventa imponibile, con il duplice effetto di aumentare la base su cui applicare il coefficiente di redditività e di incidere sul monitoraggio delle soglie di 85.000 e 100.000 euro.
In sintesi:
- spese sostenute nel 2025 + rimborso analitico + pagamento tracciabile: rimborso “neutro” (non reddito, non soglie);
- spese 2025 ma pagamento non tracciabile: rimborso imponibile e potenzialmente incisivo per il superamento delle soglie.
Lo Studio resta a completa disposizione.
