DMZ AGGIORNA N. 18 DEL 30 GENNAIO 2025

È stata riformata la disciplina di determinazione di alcune tipologie di redditi in materia di determinazione del lavoro autonomo e professionale. Tra le modifiche introdotte al testo previgente, un’importante innovazione è stata introdotta nel trattamento fiscale dei rimborsi spese, quando la spesa sostenuta dal professionista viene analiticamente riaddebitata al committente.

Le modifiche introdotte, se per i contribuenti in regime ordinario rappresentano, sostanzialmente, solo una diversa modalità espositiva, per i contribuenti aderenti al regime forfettario rappresentano invece la soluzione ad una criticità che si è trascinata per anni.

In linea generale, i rimborsi percepiti dai professionisti forfettari erano, secondo la precedente formulazione, considerati a tutti gli effetti come i compensi, contribuendo sia alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, sia al calcolo del limite di compensi di 85.000 euro, oltre il quale viene meno la possibilità di permanere nel regime agevolato.

Come si è detto, nella sua formulazione precedente, la normativa prevedeva che il riaddebito delle spese analitico al committente dovesse essere trattato quale ricavo. A fronte di questa impostazione, il professionista in regime ordinario poteva dedurre integralmente la spesa, senza subire alcuna limitazione né in termini di rapporto sugli onorari, né in termini di deducibilità limitata per le spese di vitto e alloggio. In sostanza, la spesa sostenuta direttamente dal professionista, e analiticamente addebitata al committente, diveniva al 100% un reddito imponibile e contemporaneamente un costo deducibile al 100%, neutralizzandosi.

Questa impostazione, tuttavia, portava a conseguenze completamente diverse per il contribuente professionista in regime forfettario, che da un lato doveva considerare il riaddebito come ricavo e, dall’altro, non poteva dedurre analiticamente la spesa, essendo la stessa assorbita nella percentuale di forfetizzazione.

La metodologia di imputazione di tali rimborsi produceva quindi, in capo al forfettario, un effetto distorsivo, poiché si trattava di fatto di somme anticipate dal professionista, prive di una reale capacità reddituale e contributiva, ma trattate a tutti gli effetti come reddito imponibile. L’unico modo per sfuggire a tale meccanismo era quello di ricorrere ai rimborsi spese sostenuti “a nome e per conto del cliente”. Tale strada era tuttavia accessibile solo se il documento di spesa era direttamente intestato al cliente, e non sempre era semplice procedere in tal senso.

La nuova disciplina dei rimborsi spese è stata completamente ridefinita e le novità introdotte risolvono le problematiche riscontrate in passato. Il nuovo articolo, infatti, stabilisce che i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente non concorrono più alla formazione del reddito imponibile, eliminando la precedente sovrapposizione tra compensi e rimborsi.

In sintesi, viene introdotta la netta distinzione tra somme percepite a titolo di compensi professionali e somme ricevute a titolo di rimborso delle spese analiticamente documentate. In questo modo, i rimborsi analitici perdono la loro natura e non rilevano più ai fini della determinazione del reddito. Contemporaneamente, per i contribuenti in regime ordinario il costo sostenuto non è deducibile. Anche in questo caso l’operazione resta neutra, ma visto che questo principio si applica a tutti i professionisti, compresi coloro che operano in regime forfettario, per questi ultimi la differenza rispetto al passato è estremamente rilevante.


Occorre ricordare che le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2025.

In conclusione, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista nell’ambito di uno specifico incarico, e distintamente addebitate al committente per l’esatto ammontare sostenuto, e con richiamo analitico ai relativi documenti di spesa, per il contribuente in regime forfettario non concorreranno più né alla determinazione del reddito imponibile né al raggiungimento della soglia dei compensi di 85.000 euro.

Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede

Lo Studio resta a completa disposizione.

Le nostre parole chiave
Dinamici
Propositivi
Chiari
I nostri numeri
600
Clienti
20
Professionisti
85mln.
Fatturato clienti

I nostri clienti

quote
Ferramenta Garione srl
Imprenditore
Sono un cliente dello Studio DMZ da tre anni e mi ritengo più che ampiamente soddisfatto. È uno studio interdisciplinare diretto dalla Dott.ssa Morone persona per me speciale: altamente competente...
quote
Gabriella Massimetti
Libera professionista
Io sono Gabriella Massimetti, sono una libera professionista. Mi occupo di consulenza ad individui e ad aziende e mi occupo di formazione, consulenza,  sviluppo delle competenze e di formazione in vari...
quote
Glam Lab srl
Agenzia di comunicazione
Da circa un anno abbiamo intrapreso la collaborazione con lo studio DMZ. Abbiamo deciso di affidarci alla loro consulenza dopo numerosi colloqui con altri professionisti, ci ha colpito per prima...
quote
Michele De Capitani
Imprenditore
Salve sono Michele De Capitani, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca e generare contatti qualificati a tutti i...