BBM AGGIORNA N. 73 DEL 17 APRILE 2026
Il 20 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che introduce modifiche e integrazioni alla disciplina di riferimento per il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il decreto, in particolare, introduce aggiornamenti e integrazioni volti a rendere più efficiente la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e semplificazione delle procedure per l’iscrizione e la gestione degli enti del Terzo settore.
Iscrizione e comunicazioni telematiche
Una delle novità più rilevanti riguarda le procedure di iscrizione e di aggiornamento dei dati. Le comunicazioni dagli uffici del RUNTS verso gli enti del Terzo settore avvengono prioritariamente tramite il sistema informatico, secondo le modalità stabilite negli allegati tecnici. Il decreto introduce anche la possibilità per gli enti di delegare una persona di fiducia alla compilazione, sottoscrizione e invio telematico dell’istanza di iscrizione o aggiornamento, semplificando la gestione degli adempimenti burocratici, specialmente per gruppi di volontariato o associazioni di dimensioni minori.
Aggiornamento dei dati e obblighi informativi
Il decreto chiarisce, inoltre, quali informazioni devono essere inserite nel RUNTS e stabilisce gli obblighi degli enti in termini di completezza e veridicità dei dati. Sono previsti anche aggiornamenti annuali dei dati generali degli enti, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata e i contatti telefonici a uso esclusivo del RUNTS. Gli enti devono fornire informazioni sulla loro affiliazione ad altri enti del Terzo settore o reti associative e dichiarare la conformità dei documenti allegati alle istanze di iscrizione.
Gestione patrimoniale e organi di controllo
Il decreto stabilisce regole precise per la gestione del patrimonio degli enti, comprese le modalità di devoluzione in caso di cancellazione dal RUNTS. Gli enti dotati di organo di controllo o soggetti a revisione legale possono sostituire la relazione giurata con una situazione patrimoniale aggiornata, purché la documentazione sia presentata entro termini specifici. Le modifiche includono anche la possibilità di aggiornare le informazioni relative alla natura giuridica degli enti, alla composizione del patrimonio e alle relazioni degli organi di controllo, rafforzando la responsabilità e la trasparenza interna.
Cancellazione e conseguenze giuridiche
Il decreto disciplina con precisione le procedure di cancellazione dal RUNTS e le conseguenze legali che ne derivano. La cancellazione comporta l’illegittimità dell’uso di denominazioni sociali e acronimi associati all’ente e prevede obblighi per la devoluzione del patrimonio residuo a enti beneficiari. Viene, inoltre, chiarito che la cancellazione non impedisce una successiva iscrizione, a condizione che gli obblighi legali derivanti dalla cancellazione siano stati soddisfatti.
Trasparenza e pubblicità dei dati
Infine, il decreto rafforza la trasparenza delle informazioni pubblicate nel RUNTS, rendendo conoscibili a terzi atti, provvedimenti e documentazioni degli enti. La pubblicazione sul registro permette agli atti di essere opponibili ai terzi, salvo prova contraria. Sono aggiornate anche le scadenze per la pubblicazione dei bilanci e degli adempimenti degli enti, garantendo uniformità con le disposizioni del Codice del Terzo settore e una maggiore chiarezza nella gestione amministrativa.
Lo Studio resta a completa disposizione.
