BBM AGGIORNA N. 50 DEL 16 MARZO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completerà la trattazione del tema iniziato venerdì scorso.
Importo della tassa annuale libri sociali
La tassa di concessione governativa è dovuta in forma forfettaria. Ciò significa che l’importo non varia in base al numero dei libri sociali né alle vidimazioni effettuate durante l’anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.
L’ammontare dovuto dipende esclusivamente dal capitale sociale o dal fondo di dotazione risultante al 1° gennaio del 2026:
- 309,87 euro se il capitale o fondo non supera 516.456,90 euro;
- 516,46 euro se tale soglia risulta superata.
Eventuali modifiche del capitale intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2026 non incidono sul versamento dell’anno in corso, ma produrranno effetti solo per l’annualità successiva.
Dal punto di vista fiscale, la tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP e può essere compensata mediante crediti tributari o previdenziali disponibili.
Modalità di versamento e scadenza del 16 marzo 2026
Le modalità di pagamento cambiano a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività oppure in esercizi successivi.
Le società di nuova costituzione (dopo il 1° gennaio 2026) devono effettuare il versamento prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, su cui vanno riportati gli estremi di versamento [Modello AA7/10], utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali.
Per le società già operative, invece, il pagamento avviene esclusivamente con modello F24 in via telematica, indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 e riportando come anno di riferimento quello cui la tassa si riferisce.
Il modello può essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari abilitati.
Prova del pagamento e vidimazione dei registri
In sede di vidimazione dei libri (Notaio o Registro delle Imprese) va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.
La ricevuta del modello F24 va esibita solo per le vidimazioni effettuate dopo la scadenza del termine di pagamento. Se la bollatura avviene prima del 16 marzo, la prova del versamento non è ancora esigibile, poiché il termine non risulta scaduto.
Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di omissione
Il mancato o tardivo versamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente rilevante, pari al 90% dell’importo dovuto, con un minimo di 100 euro.
Le società che non rispettano la scadenza possono tuttavia regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante il ravvedimento operoso.
Lo Studio resta a completa disposizione.
