BBM AGGIORNA N. 58 DEL 26 MARZO

L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la Circolare 19 febbraio scorso, numerosi chiarimenti e, tra i tanti, i criteri da utilizzare per verificare se una determinata attività possa considerarsi non commerciale. In special modo i chiarimenti hanno riguardato l’applicazione del limite di tolleranza del 6 per cento. 

In particolare, il Codice Terzo Settore stabilisce che le attività di interesse generale “si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi”.

In buona sostanza, il legislatore ha previsto un limite di tolleranza del 6 per cento al fine di evitare, nel caso in cui i ricavi superino i costi, ma in misura limitata, che l’attività esercitata debba considerarsi automaticamente commerciale. Tuttavia, pur rispettando lo scostamento del 6 per cento (ricavi eccedenti i costi, ma entro il limite del 6 per cento), se tale situazione dovesse perdurare per oltre tre periodi d’imposta consecutivi, l’attività esercitata durante il quarto periodo d’imposta si considererà automaticamente commerciale.

La prima precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate riguarda la prima applicazione del triennio.

La decorrenza deve essere inizialmente riferita al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Pertanto, non saranno rilevanti i ricavi (rispetto ai costi) relativi al periodo d’imposta precedente (il 2025).

Se nel primo triennio i ricavi dovessero superare i costi entro il limite massimo del 6 per cento, nel quarto anno i ricavi non dovranno essere in ogni caso di un ammontare superiore ai costi. Solo a queste condizioni l’attività potrà essere considerata non commerciale.

Si consideri il seguente esempio ipotizzando, per semplicità, che l’ammontare dei costi sia fisso e sia pari a 100.000 euro

  • Anno 2026: ricavi Euro 102.000;
  • Anno 2027: ricavi Euro 103.000;
  • Anno 2028: ricavi Euro 105.000
  • Anno 2029: ricavi euro 98.000

Il limite di tolleranza del 6 per cento trova applicazione per un periodo non superiore ad un triennio. Infatti, nell’anno 2029 i ricavi sono inferiori ai costi e l’attività può essere considerata non commerciale. Con decorrenza dall’anno 2030 l’ETS potrà ancora applicare il periodo di “tolleranza” per un ulteriore triennio. In questo caso, se nel nuovo triennio i ricavi fossero contenuti non oltre il limite del 6 per cento rispetto ai ricavi, l’attività svolta dall’ETS potrà essere considerata ancora come non commerciale. In questo caso il triennio “riparte” nuovamente in quanto interrotto dal risultato dell’anno 2029 durante il quale l’attività è non commerciale. 

Viceversa, se non si verifica questa interruzione e l’attività assume i caratteri di commercialità (anche nel quarto anno)  il triennio non può ripartire. E’ questo uno dei chiarimenti rilevanti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Ipotizzando sempre un ammontare di costi non superiore a 100.000 euro. Si consideri la seguente situazione:

  • Anno 2026: ricavi Euro 101.000;
  • Anno 2027: ricavi Euro 102.000;
  • Anno 2028: ricavi Euro 103.000
  • Anno 2029: ricavi Euro 105.000

In questo caso il superamento dell’ammontare dei costi entro il limite di tolleranza del 6% avviene per ben quattro anni consecutivi. Pertanto, l’attività svolta nell’anno 2029 deve essere considerata commerciale.  Il triennio, diversamente dal primo esempio, non si è interrotto in quanto anche nel quarto anno (il 2029) l’attività deve essere considerata commerciale. Conseguentemente, nell’anno 2030 il triennio non può ripartire e anche se i ricavi fossero pari a Euro 102.500 (entro il limite di tolleranza del 6 per cento) il triennio non può ripartire e l’attività deve considerarsi commerciale.

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