DMZ AGGIORNA N. 78 DEL 24 APRILE 2023
Assicurazione contro il rischio di infortuni extra-professionali
La polizza assicurativa per infortuni extra professionali ha la finalità di coprire gli eventuali eventi accidentali che possono verificarsi al di fuori dell'ambito lavorativo e determinare, in via temporanea o permanente, l'invalidità dei dipendenti (ad esempio per la copertura dell'evento morte e/o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana).
Soggetto beneficiario: il dipendente, In questa ipotesi:
1) in capo al dipendente: in caso di superamento della soglia minima di rilevanza (pari a euro 258), i premi versati a copertura dei citati rischi, unitamente agli eventuali altri fringe benefit erogati, costituiscono reddito da lavoro ai fini IRPEF. In questo caso, in sede di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto) sui premi assicurativi, il datore di lavoro dovrà applicare la detrazione del 19% sull'importo massimo previsto dal TUIR (pari a euro 1.291,14), limitatamente ai premi per assicurazioni che hanno per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Nel caso in cui la polizza dovesse garantire il diritto al risarcimento anche in caso di danni per invalidità permanente, inferiori alla franchigia del 5%, la detrazione spetta per la sola parte del premio corrisposto a copertura del rischio di invalidità non inferiore a tale limite percentuale. La detrazione è ammessa a condizione che:
- le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali;
- i premi devono essere indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro;
- l'obbligo d'assicurazione deve essere previsto dal contratto collettivo ovvero da un accordo o regolamento aziendale.
2) in capo alla società: costituiscono componenti negativi deducibili secondo le regole proprie delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Al verificarsi dell'evento assicurato (infortunio), l'indennizzo percepito dal dipendente (beneficiario) concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF in capo allo stesso con conseguente tassazione ordinaria (fatta salva la possibilità di optare per la tassazione separata, ad esclusione di quello dipendente da invalidità permanente o morte (in quest'ultimo caso, infatti, l'indennizzo non costituirà materia imponibile.
Soggetto beneficiario: la società, In questo caso:
1) in capo alla società: il premio pagato rappresenta per la stessa un costo d'esercizio deducibile, in quanto inerente (la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale);
2) in capo al dipendente: il premio non concorre alla formazione del reddito.
In caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo riconosciuto alla società costituirà una sopravvenienza tassata.
Lo Studio resta a completa disposizione
