Il settore Consulenza del Lavoro dello Studio DMZ - attraverso l'apertura di una posizione assicurativa - si occupa di iscrivere le aziende che devono iscriversi agli Enti che gestiscono le diverse forme assicurative, ai quali è affidata sia la riscossione dei contributi e premi versati dai datori di lavoro, sia l'erogazione delle prestazioni di loro competenza.
L’impiego di dipendenti (all’avvio dell’attività o in un momento successivo) richiede necessariamente l’apertura di una posizione contributiva presso l’INPS.
La posizione contributiva è unica e tale permane anche quando il datore di lavoro costituisce, in un momento successivo, nuove unità operative, intese come luoghi in cui siano occupati stabilmente uno o più lavoratori dipendenti. In tal caso il datore di lavoro deve gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere (senza richiedere, quindi, l'apertura di una nuova e distinta posizione) e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa e, se nota, la durata temporale della stessa.
A decorrere dal 1° ottobre 2020, come credenziale di accesso ai servizi dell'INPS si utilizza il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); pertanto, a partire da tale data, l'INPS non rilascerà più il PIN. non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati.
I PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.
Il richiedente può ottenere lo SPID anche da remoto tramite apposita procedura online messa a disposizione dal gestore dell'identità digitale.
L’apertura della posizione contributiva, operata dal datore di lavoro (o da un intermediario abilitato, qual è il nostro Studio), avviene esclusivamente in via telematica con le modalità indicate in tabella:
Datore di lavoro | Momento in cui avviene l’assunzione di dipendenti | |
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All’inizio dell’attività |
Successivamente |
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Imprenditore |
Comunicazione Unica al registro delle imprese delle CCIAA (*) |
Alternativamente: |
Non imprenditore (ad esempio libero professionista, ONLUS o sindacato) |
Denuncia all'INPS nella cui circoscrizione opera |
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(*) In quanto tale comunicazione è valida anche ai fini della denuncia all’INPS. |
L'INPS, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione (unica o telematica INPS), notifica al datore di lavoro i dati relativi alla posizione assicurativa.
I medesimi canali devono essere utilizzati anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività.
In caso di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, subentro, cessione e/o affitto di ramo d'azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante deve comunicare all’INPS i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell'azienda cedente).