DMZ AGGIORNA N. 54 DEL 21 MARZO 2025
Per l’intero anno 2025 continuerà ad applicarsi il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di privati, in attesa di superare i problemi tecnici relativi alla privacy.
La proroga riguarda le fatture emesse da medici, infermieri e veterinari, i cui dati non devono essere inviati allo Sdi, ma al Sistema Tessera Sanitaria.
È stata così pienamente confermata la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024. Il divieto di emissione della fattura in formato elettronico riguarda tutte le prestazioni effettuate nei confronti di “consumatori finali” persone fisiche, non solo da parte dei soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma da parte di qualunque operatore sanitario.
Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutti gli operatori sanitari in possesso di partita IVA, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito. Ad esempio, il divieto si applica anche ai contribuenti che hanno adottato il regime forfetario. È parimenti irrilevante la forma giuridica adottata e il tipo di attività svolta.
La fattura elettronica non deve essere emessa da medici, odontoiatri, e da tutti gli altri sanitari, come infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi e da tutti gli altri professionisti iscritti negli albi e negli elenchi. Il divieto si estende anche a RSA, società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie e sanitarie, ottici e, più in generale, a tutti gli operatori della sanità.
Il divieto di fatturazione elettronica si applica anche ai veterinari, ma non alle cliniche, ospedali e laboratori veterinari.
Il quadro normativo di riferimento non è però del tutto chiaro, in quanto sussistono ancora dubbi riguardo al divieto per chiropratici e osteopati, il cui albo è previsto, ma non è ancora formalmente attuato. Nel dubbio, dovrebbe prevalere l’esigenza di tutelare la privacy del paziente.
Per quanto riguarda il formato della fattura, questa può essere rilasciata al cliente in formato cartaceo o in un qualunque formato elettronico, a condizione che non transiti per lo Sdi e che siano garantite sicurezza e riservatezza.
La disciplina non cambia per le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche (ad esempio, le fatture emesse da un medico nei confronti della clinica presso cui lavora).
In questo caso, il documento deve essere emesso in formato elettronico e trasmesso tramite lo Sdi. In ogni caso, non devono mai emergere dati personali o sensibili dei pazienti.
Lo Studio resta a completa disposizione.
