DMZ AGGIORNA N. 142 DEL 26 LUGLIO 2023
Il Decreto Legge n. 48/2023 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre prossimo, un ampliamento del cuneo fiscale in favore dei lavoratori pubblici e privati (esclusi i lavoratori domestici) in forza con qualsiasi tipologia contrattuale.
La nuova normativa rende effettivo un aumento del cuneo fiscale già previsto dall’ultima legge di bilancio e trattato nel nostro DMZ Aggiorna n. 24 del 3 febbraio 2023, https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/esonero-contributi-inps-a-carico-dei-dipendenti-per-il-2023
che ricordiamo essere
- nella percentuale del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella percentuale del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ne consegue che dal 1° luglio 2023 la riduzione dei contributi a carico del dipendente è
- nella percentuale del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella percentuale del 6% a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nessuna riduzione sui contributi è riconosciuta se la retribuzione imponibile del dipendente supera il limite di € 2.692 euro al mese.
Detto esonero contributivo non assume natura di incentivo all'assunzione e non è neppure tale da determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
(vedi DMZ Aggiorna n. 180 del 5 ottobre 2022)
https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/maternita-beneficio-contributivo-sperimentale-successivo-a-ripresa-lavorativa-prima-parte
e DMZ Aggiorna n. 181 del 6 ottobre 2022
https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/maternita-beneficio-contributivo-sperimentale-successivo-alla-ripresa-lavorativa-seconda-parte).
Lo Studio resta a completa disposizione
