DMZ AGGIORNA N. 188 DEL 9 OTTOBRE 2024
Come anticipato nel DMZ Aggiorna precedente, nel seguito daremo una panoramica di come incide il concordato sugli altri adempimenti fiscali.
Reddito e valore produzione effettivi: Il reddito effettivo e il valore della produzione netta effettivi, determinati secondo le ordinarie disposizioni, maggiori o minori rispetto a quelli concordati, non rilevano ai fini IRES/IRPEF e IRAP né dei contributi previdenziali obbligatori, fermo restando che il contribuente può versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato integrato come detto. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali che determinano minori redditi o minor valore della produzione - eccedenti del 30% quelli oggetto di concordato - lo stesso cessa di produrre effetti.
Il reddito effettivo (e non quello concordato) rileva per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
Acconti: a regime, l'acconto relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, occorre applicare le seguenti regole a seconda che l'acconto sia determinato:
- col metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente e del 3% della differenza positiva tra base imponibile IRAP concordata e quella dichiarata nel periodo precedente (entrambi rettificati di eventuali componenti straordinari);
- sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e alla base imponibile IRAP concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto e vanno scomputate dall'imposta dovuta emergente dal calcolo del saldo.
Soggetti trasparenti: ai fini reddituali, per i soggetti trasparenti (società di persone, associazioni professionali, società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza, ecc.) il reddito (anche quello minimo di euro 2.000) è ordinariamente ripartito fra soci o associati secondo le relative quote di partecipazione. In caso di impresa familiare valgono le regole di ripartizione in ragione delle rispettive quote di partecipazione.
IVA Il concordato non ha rilevanza a fini IVA che resta pertanto applicata e dovuta in modo ordinario.
Limiti all'accertamento e altri benefici Per i periodi oggetto di concordato, al contribuente sono riconosciuti i benefici spettanti ai soggetti con punteggio ISA elevato (ad es. esclusione talune tipologie di accertamento, esonero - con limite - dal visto di conformità per i rimborsi, ecc.).
In ogni caso, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati ISA (salvo cause di esclusione) e il versamento delle imposte e dei contributi dovuti è oggetto di controllo automatizzato.
Nei prossimi DMZ Aggiorna verranno illustrati gli effetti del concordato per i contribuenti forfettari.
Lo Studio resta a completa disposizione
