DMZ RICORDA N. 109 DEL 6 GIUGNO 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi ritorniamo su un tema già trattato più volte in precedenza, per ricordare a chi desideri liberarsi di beni aziendali, spesso obsoleti, che deve tenere a mente che vi è un’apposita modalità per procedere in tal senso, dovendo evitare di liberarsene “in autonomia”,  correndo in quel caso il rischio che l’Agenzia delle Entrate e gli altri organi di controllo possano contestare che non si è trattato di distruzione, ma presumano una cessione dei beni distrutti con pesanti ripercussioni a livello di imposte e di sanzioni.


La distruzione volontaria dei beni aziendali (beni di magazzino o beni strumentali) da parte dell’imprenditore deve essere adeguatamente dimostrata, al fine di superare la presunzione di cessione: infatti, in mancanza di prove idonee a dimostrarne la distruzione, i beni acquistati, importati o prodotti,  non rinvenuti nei locali dell’impresa si considerano a tutti gli effetti ceduti con la conseguenza che il soggetto controllato è tenuto ad adempiere anche ai relativi obblighi formali (ossia fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, eccetera).

Più nello specifico della procedura in esame, la norma stabilisce che la distruzione dei beni aziendali – così come la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico – deve essere provata assolvendo i seguenti adempimenti:

  • invio di apposita comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti, almeno 5 giorni prima della distruzione, con l’indicazione:
  • della data, dell’ora e del luogo in cui verranno poste in essere le operazioni;
  • delle modalità di distruzione;
  • della natura, qualità e quantità dei beni;
  • dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base del prezzo d’acquisto;
  • dell’eventuale valore residuale ottenibile dalla distruzione;
  • redazione del verbale da parte di pubblici funzionari, di ufficiali della GdF o di notai che hanno presenziato alle operazioni
  • alternativamente può essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non superi il valore di 10.000 euro – il quale va calcolato facendo riferimento al costo di acquisto o al costo di produzione dei beni e non al loro valore netto.
  • Dal verbale (o dalla dichiarazione) devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare complessivo del costo dei beni distrutti;
  • predisposizione del documento di trasporto progressivamente numerato, relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione.

Nell’ipotesi in cui la distruzione dei beni dell’impresa sia stata affidata a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova della distruzione può essere fornita mediante il formulario di identificazione (il così detto “formulario rifiuti”).


Laddove, tuttavia, i beni siano consegnati all’impresa autorizzata soltanto a seguito della distruzione, già avvenuta ad opera dell’impresa, ai fini del superamento della presunzione di cessione occorrerà ugualmente seguire la procedura prima indicata, dato che il formulario, in tale ipotesi, è idoneo a documentare soltanto il trasporto dei beni già distrutti.

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