DMZ AGGIORNA N. 17 DEL 29 GENNAIO 2025
Mediante il PrestO gestito tramite l'INPS, gli utilizzatori professionisti o imprese (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata) possono fare ricorso alle prestazioni occasionali qualora rispettino i limiti economici e quantitativi di seguito riepilogati:
- ciascun prestatore non può percepire compensi superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti;
- ciascun committente non può erogare compensi superiori a 10.000 euro, con riferimento alla totalità dei lavoratori (il limite è stato innalzato con la Legge di Bilancio 2023);
- ciascun lavoratore non può percepire dal medesimo utilizzatore della prestazione compensi complessivamente superiori a 2.500 euro;
- ciascun prestatore è tenuto a rispettare il monte annuale di 280 ore nel corso di uno stesso anno.
I compensi sopraesposti sono da considerarsi al netto dei contributi Inps, dei premi assicurativi Inail e dei costi di gestione. Le prestazioni occasionali (PrestO), non debbono essere confuse con le prestazioni autonome di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 2222 C.C. in quanto presentano differenze sostanziali: sebbene entrambe regolino attività non continuative e non abituali, si distinguono per l’assenza o meno del vincolo di subordinazione verso il committente.
Differentemente dalla prestazione autonoma occasione 2222c.c., il (PrestO):
- si svolge sotto il coordinamento e la subordinazione da parte del datore di lavoro;
- è gestito di concerto con l’INPS (quello autonomo occasionale è un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore);
- è soggetto ai limiti economici sopraesposti che, se superati comportano, oltre alle sanzioni amministrative, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si ricorda invece che per il lavoro autonomo occasionale non sussistono limiti economici).
I compensi percepiti dal lavoratore per effetto del PrestO sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Qualora il prestatore si trovi a svolgere la prestazione di lavoro attraverso il ricorso al PrestO - o il libretto famiglia - può farlo senza perdere lo stato e l’indennità di disoccupazione, sino a un limite pari a 5mila euro annui (rappresentativi fra l’altro della soglia di reddito massima che il lavoratore può percepire annualmente svolgendo lavoro occasionale con riguardo alla totalità degli utilizzatori). In altri termini, il soggetto titolare del trattamento di Naspi può pienamente cumulare l’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante da tale attività. L’Inps, provvederà poi a sottrarre dai contributi figurativi accreditati sull’indennità di disoccupazione quelli derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali per evitare il doppio accredito contributivo.
Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede
Lo Studio resta a completa disposizione.
