DMZ AGGIORNA N. 56 DEL 25 MARZO 2025

Nel Dmz Aggiorna di oggi si completa l’argomento relativo al ravvedimento operoso per sanare irregolarità commesse in materia di contributi previdenziali.

Oltre a quanto indicato ieri, sono state anche introdotte due  rilevanti novità:

  1. in caso di omesso versamento di somme correttamente denunciate, ai pagamenti dei contributi o premi effettuati entro centoventi giorni dalla scadenza non è più applicabile la maggiorazione della sanzione civile, ma il solo Tasso Ufficiale di Riferimento. E’ stata introdotta, pertanto, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, così definita dalla Circolare INPS n. 89 del 16 settembre 2024, prevista per le regolarizzazioni spontanee effettuate entro 120 giorni dalla scadenza originaria, e comunque prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione degli importi omessi, maggiorati degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (oggi pari al 2,90 % )
  2. in caso di omesso versamento conseguente all’omessa denuncia, se il versamento dei contributi o premi, in un’unica soluzione, è effettuato oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla denuncia, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti. Per questa tipologia di violazione, inoltre, la regolarizzazione “a tasso agevolato” può avvenire anche in forma rateale, previa presentazione di una domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata nei termini prescritti per beneficiare della riduzione della sanzione civile.

Con la successiva Circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 l’INPS ha specificato che per beneficiare del ravvedimento operoso il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché

entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e

per l’importo totale dovuto.

Inoltre, entrando la novità in vigore dalle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, per i soggetti contribuenti che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, come lavoratori autonomi artigiani/commercianti, il ravvedimento operoso trova applicazione per gli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024, per l’omesso versamento della terza rata dell’emissione 2024, con scadenza in data 18 novembre 2024, e del II acconto INPS dovuto per il reddito che eccede il minimale, in scadenza il 2 dicembre 2024.

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