BBM AGGIORNA N. 27 DELL’11 FEBBRAIO 2026
Il nuovo iperammortamento introdotto nel 2026, si inserisce in continuità con le misure “Transizione 4.0 e 5.0”; ma presenta rilevanti novità in termini di durata, perimetro oggettivo e soggettivo, modalità di accesso e vincoli applicativi. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova disciplina dell'iperammortamento, ridefinendo il quadro degli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese secondo il paradigma “Industria 4.0”.
Estensione temporale e ambito soggettivo
La nuova disciplina dell'iperammortamento è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell'accesso all'iperammortamento, rileva esclusivamente la data di effettuazione dell'investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale, in particolare:
- per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione del bene, oppure – se successiva – la data di trasferimento della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario.
La data dell'ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante, salvo che l'investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.
L'agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Viceversa, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali. La fruizione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi.
Misura dell'agevolazione: aliquote e scaglioni
La nuova formulazione prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, secondo una logica a scaglioni, ovvero:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, anche se la norma non chiarisce se il limite sia annuale o complessivo sul triennio; si auspica un chiarimento ministeriale in sede di decreto attuativo.
Come visto sopra, l'iperammortamento opera esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento e non come credito d'imposta. Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile.
Sembra che siano altresì escluse le imprese che abbiano aderito al CPB valido per 2026 e seguenti.
Nei prossimo BBM Aggiorna si proseguirà la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione
