DMZ AGGIORNA N. 35 DEL 24 FEBBRAIO 2025

Vi è una specifica sanzione applicabile nel caso in cui non sia stato correttamente trasmesso un F24 con compensazione integrale (così detto “orizzontale”) delle somme dovute dal contribuente con quelle a credito per il medesimo. Sanzione che può essere parimenti ravveduta (mediante adempimento) a sua volta tramite compensazione. La possibilità di compensare le somme a debito, relative a imposte e/o contributi, con quelle vantate dal contribuente a proprio credito è espressamente stabilita dalla norma e la compensazione può avvenire:

  1. a livello di singola imposta, così detta “verticale”, senza la necessità di presentare il modello F24 (compensazione in dichiarazione);
  2. tra diversi tributi e contributi, così detta “orizzontale”, con obbligo di trasmissione del modello F24 e con una ulteriore possibile specificità, nel caso in cui le somme dovute dal contribuente siano esattamente pari a quelle compensate, mediante la così detta compensazione a saldo 0.

E’ stabilito che il modello F24 deve essere presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”.

Può tuttavia avvenire, anche in simile frangente, che vengano commesse irregolarità con il richiamato F24 a saldo 0, il quale può non essere presentato entro la scadenza: in tal caso, l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione vede applicata la sanzione:

  • a) ordinariamente pari a 100 euro,
  • b) la quale viene però ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Pertanto, qualora venga ritardata la presentazione del modello F24 a saldo 0 trova applicazione la sola sanzione fissa, di importo tutto sommato modico e che, a sua volta, può formare oggetto di compensazione – dal momento che la norma non lo preclude espressamente.

Si può inoltre notare che detta sanzione – pari ad euro 100 o 50 a seconda dei giorni di ritardo tra la trasmissione della delega di pagamento e l’originaria scadenza – può essere autonomamente regolarizzata tramite ravvedimento operoso, presentando il modello F24 a zero, nel quale come di consueto andrà indicato l’ammontare del credito e le somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta.

Nello specifico, pur restando valide le riduzioni a 1/10 e a 1/9 in caso di regolarizzazione spontanea dei versamenti entro 30 e 90 giorni rispettivamente, qualora il contribuente intenda ravvedersi oltre quest’ultimo intervallo di tempo, la sanzione base pari a euro 100 – posto che si tratta comunque di ipotesi in cui il ritardo non è compreso nei 5 giorni – risulterà quindi ridotta:

  • euro 12,50se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (riduzione a 1/8);
  • euro 14,29se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre l’anno dall’omissione (riduzione a 1/7);
  • euro 16,67se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la comunicazione dello schema d’atto, non preceduto da un PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (riduzione a 1/6);
  • euro 20 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione mediante PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto (riduzione a 1/5);
  • euro 25se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione constatata con PVC senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

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