BBM AGGIORNA N. 67 DEL 9 APRILE 2026
Nel Modello Redditi PF 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, il quadro RW continua a essere il monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, oltre che per la liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE.
In questo perimetro rientrano anche le stock option estere, ma con una disciplina applicativa che richiede attenzione.
I documenti di prassi richiamati dalla dottrina e dalla stampa specializzata convergono infatti su tre snodi decisivi:
- esistenza di un “valore” al termine dell’anno,
- incidenza del periodo di maturazione e
- rilievo della cedibilità del diritto.
In generale, il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel 2025 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria.
L’obbligo riguarda non solo il titolare formale, ma anche chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione dell’attività; per esempio, l’Agenzia richiama anche il caso della delega al prelievo su un conto estero, salvo ipotesi particolari.
Devono essere indicati, in sintesi, gli immobili situati all’estero, i conti correnti, i depositi e libretti detenuti fuori dall’Italia, le altre attività finanziare estere, le cripto-attività e, più in generale, gli investimenti e le attività patrimoniali o finanziarie detenute all’estero rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale.
Sul versante del modello 730, queste informazioni confluiscono nel quadro W: l’Agenzia chiarisce infatti che il 730 può essere utilizzato per assolvere gli obblighi di monitoraggio delle attività estere e per la liquidazione di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
Quando non c’è obbligo di monitoraggio, occorre comunque sia distinguere con attenzione il piano dichiarativo da quello impositivo:
- per i depositi e i conti correnti bancari esteri, infatti, il monitoraggio non è dovuto se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno non supera 15.000 euro;
- resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. Tale soglia, infatti, rileva solo ai fini del quadro RW e non coincide con quella prevista per l’IVAFE. Di conseguenza, anche in assenza dell’obbligo di monitoraggio, l’imposta può restare dovuta se ne ricorrono i presupposti.
Nel BBM Aggiorna di domani completeremo la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione.
