BBM AGGIORNA N. 68 DEL 10 APRILE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi verrà completata la trattazione del tema iniziato ieri
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche, l’IVAFE è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto o libretto, da rapportare alla quota e al periodo di possesso, mentre non è dovuta se la giacenza media complessiva dei conti e libretti esteri non supera 5.000 euro. Per chiarire meglio è possibile fare due esempi:
- Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 euro
- Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 euro
- Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Viceversa:
- Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro
- Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro,
pertanto è dovuta la relativa imposta.
Per le altre attività finanziarie estere, invece, l’IVAFE si applica in misura proporzionale, secondo la disciplina generale richiamata dall’Agenzia per i prodotti finanziari detenuti all’estero.
Diverso è il meccanismo dell’IVIE, che riguarda gli immobili situati all’estero ed è dovuta sul valore dell’immobile in proporzione alla quota e ai giorni di possesso: l’Agenzia precisa che, dal 2024, l’aliquota ordinaria è pari all’1,06%.
Per l’abitazione principale estera e le relative pertinenze continua a rilevare la disciplina agevolata storicamente richiamata dall’Agenzia, con aliquota dello 0,40% e detrazione di 200 euro, fermo restando che nelle istruzioni va sempre verificato il corretto codice da utilizzare in relazione alla specifica fattispecie.
Tra le attività finanziarie estere rilevanti ai fini del quadro RW possono rientrare anche le
- stock option intese come diritti di opzione.
Sul punto, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di monitoraggio sorge solo quando, al termine del periodo d’imposta, il prezzo d’esercizio risulta inferiore al valore corrente, poiché solo in tale ipotesi il beneficiario dispone di un effettivo valore all’estero.
La stessa prassi ha inoltre precisato che, se il piano prevede un periodo di maturazione, in linea generale indicate le stock option non vanno indicate nel quadro RW fino alla scadenza di tale termine, in quanto il diritto resta soggetto a una sorta di condizione sospensiva.
Resta però fermo che l’indicazione è dovuta anche durante il periodo di maturazione quando i diritti siano cedibili.
Lo Studio resta a completa disposizione.
