DMZ AGGIORNA N. 57 DEL 26 MARZO 2025
Gli interessi versati per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 56/2025 in risposta ad un professionista che, avvalendosi del ravvedimento speciale, ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti che hanno determinato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta; di conseguenza ha versato le maggiori imposte dovute, l'importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.
L’Agenzia, prima di fornire risposta, ricorda che “il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito”.
In assenza di una previsione specifica riguardo agli interessi menzionati e considerando che si tratta comunque di una forma particolare di ravvedimento operoso, si fa riferimento alla disciplina ordinaria, secondo cui gli interessi moratori sono dovuti al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Con Circolare del 1998 è stato precisato che gli interessi di mora costituiscono una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari.
La qualificazione di "interessi moratori" attribuibile agli interessi derivanti dal ravvedimento operoso, in quanto generati da un inadempimento del contribuente dovuto al ritardato pagamento delle imposte, li colloca come accessori rispetto all'obbligazione principale (ossia il pagamento del tributo) e, di conseguenza, subiscono lo stesso trattamento fiscale. Pertanto, nel caso in questione, ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute implica che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle imposte, siano anch'essi indeducibili.
Considerata l’assenza di specifiche previsioni riguardo il regime di deducibilità degli interessi passivi nel Tuir, la loro rilevanza fiscale è subordinata ai principi generali e quindi all'effettivo sostenimento delle spese nel periodo d'imposta, debitamente documentato, nonché all'inerenza delle stesse rispetto all'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta.
Invece, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra menzionata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza, gli interessi versati nel 2024 dal professionista per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
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