DMZ AGGIORNA N. 95 DEL 22 MAGGIO 2025
Aprire una partita IVA con il regime forfettario al 5% è una delle migliori agevolazioni fiscali per chi avvia una nuova attività. L’imposta sostitutiva ridotta al 5% consente un notevole risparmio fiscale nei primi anni, favorendo l’avvio e lo sviluppo dell’impresa. Tuttavia, per accedere a questo regime agevolato, è essenziale rispettare precisi requisiti previsti dalla normativa vigente.
Un errore o una mancata conformità può far perdere il diritto all’aliquota agevolata, compromettendo i benefici ottenuti.
Per questo motivo, chi intende fruire dell’aliquota agevolata al 5% deve avere ben chiaro quando è particolarmente ammessa e quando no.
Quando il forfettario può beneficiare della tassazione al 5%
Il regime forfettario è una delle principali agevolazioni fiscali per professionisti e ditte individuali. Chi aderisce a questo regime beneficia normalmente di un’imposta sostitutiva pari al 15% sul reddito imponibile, calcolato applicando specifici coefficienti di redditività in base al settore di attività. Tuttavia, il vantaggio diventa ancora più interessante se si rispettano i requisiti per ottenere l’aliquota ridotta al 5%, valida per i primi cinque anni di attività.
Questa riduzione si applica solo se vengono rispettate determinate condizioni, che devono essere dichiarate nella sezione II del quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche (Redditi PF).
Per accedere alla tassazione agevolata al 5% nel regime forfettario, riservata alle nuove partite IVA, è necessario rispettare alcune condizioni specifiche previste dalla normativa.
Innanzitutto, il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti l’apertura della nuova attività, alcuna attività professionale, artistica o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare. Inoltre, l’attività che si intende avviare non deve essere una semplice continuazione di un’attività svolta in precedenza, né come lavoratore autonomo né come dipendente. Fa eccezione il caso, molto frequente nella pratica, dei periodi di tirocinio obbligatorio per l’accesso a determinate professioni, che non impediscono l’accesso al beneficio fiscale.
Infine, se si prosegue un’attività già svolta in precedenza da un altro soggetto (ad esempio subentrando in uno studio professionale), l’agevolazione al 5% è ammessa solo se, nell’anno precedente, i ricavi o i compensi realizzati non hanno superato gli 85.000 euro, limite massimo previsto dal regime forfettario.
Regime forfettario al 5%, si può mantenere l’agevolazione in caso di uscita e rientro?
Una questione ancora aperta riguarda i contribuenti che hanno avviato un’attività professionale o imprenditoriale con il regime forfettario start-up al 5%, ma che successivamente sono passati al regime ordinario IRPEF (o semplificato), anche già a partire dall’anno successivo all’apertura della partita IVA. Il dubbio nasce nel momento in cui, entro il quinquennio previsto dalla tassazione agevolata al 5%, questi soggetti rientrano nel regime forfettario: è ancora possibile usufruire dell’aliquota agevolata, oppure la fuoriuscita dal regime interrompe definitivamente il beneficio?
Si pensi al caso di un professionista che ha avviato la propria attività nel 2023 aderendo al regime forfettario start-up con aliquota al 5%. Nel 2024, però, è uscito dal regime - ad esempio per aver superato il limite di ricavi/compensi o a causa del verificarsi di una causa ostativa. Nel 2025, rispettando di nuovo tutti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014, decide di rientrare nel regime forfettario. A questo punto, sorge il dubbio frequente: può continuare a beneficiare della tassazione agevolata al 5% anche per il periodo 2025–2027, completando così i cinque anni previsti dalla normativa?
Sebbene non ci siano ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione più condivisa è che i contribuenti che rientrano nel regime forfettario entro il quinquennio, dopo un'uscita temporanea, possano continuare a beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i periodi d’imposta residui.
Lo Studio resta a completa disposizione.