DMZ AGGIORNA N. 210 DEL 24 NOVEMBRE 2023
Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare nel LUL Libro Unico del Lavoro) i conguagli derivanti dalla tassazione definitiva dei redditi percepiti in ciascun periodo d’imposta dai propri dipendenti.
In particolare, elaborando le buste paga di competenza del mese di novembre, devono essere trattenuti gli importi relativi alla seconda o unica rata di acconto IRPEF, secondo quanto riportato nel modello 730/4.
L’importo così trattenuto deve essere portato a conguaglio con il totale delle ritenute fiscali dovute sulle retribuzioni del mese di novembre di tutti i lavoratori dipendenti.
Ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve tenere conto, oltre che dei risultati contabili riferiti ai modelli 730 presentati in via ordinaria, anche di eventuali risultati contabili “rettificativi” ed “integrativi” pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro il periodo d’imposta 2023.
Acconti da versare: Gli acconti da trattenere in busta paga entro il 30 novembre 2023 sono relativi:
imposta IRPEF;
cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.
Modalità di calcolo dell’acconto: L’acconto IRPEF può essere determinato applicando:
a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d’imposta;
b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso.
L'acconto dovuto è pari, per i lavoratori subordinati, al 100% dell'imposta così determinata.
Nessun versamento è dovuto se il totale calcolato a titolo di acconto è pari a 52 euro.
Gestione del secondo acconto IRPEF: il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile: il pagamento va effettuato in un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto.
Tuttavia i lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2023 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all’anno d’imposta 2023, l’IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta.
Il contribuente, infatti, può inviare una comunicazione al sostituto al fine di far trattenere in misura ridotta o di non far trattenere totalmente il secondo acconto Irpef e/o cedolare secca dovuto secondo i risultati contabili del modello 730.
Incapienza della retribuzione
Se entro la fine dell’anno il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere interamente l’importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest’ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2023, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod.730.
La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio 2024, deve essere versata direttamente dal lavoratore nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034 - acconto IRPEF seconda o unica rata.
Lo Studio resta a completa disposizione
