BBM AGGIORNA N. 49 DEL 13 MARZO 2026

Entro il 16 marzo 2026 deve essere effettuato il versamento della tassa annuale relativa alla numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori.

L’imposta riguarda i libri per i quali è richiesta la vidimazione presso il Registro delle imprese o da parte di un notaio e costituisce un tributo annuale dovuto indipendentemente dal numero di registri utilizzati durante l’anno.

 

Soggetti tenuti al versamento della tassa libri sociali

Sono interessate dall’adempimento principalmente le società di capitali, ossia:

  • società per azioni,
  • società a responsabilità limitata,
  • società in accomandita per azioni.

Rientrano nell’obbligo anche le società poste in liquidazione ordinaria e quelle coinvolte in procedure concorsuali diverse dal fallimento, a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

L’adempimento prescinde dall’effettivo utilizzo dei registri nell’anno: ciò che rileva è l’esistenza della società e l’obbligo legale di conservare i libri sociali.

 

Chi è escluso dal pagamento

Non tutte le realtà imprenditoriali sono chiamate al versamento della tassa annuale. Restano escluse, infatti, le imprese individuali e le società di persone, oltre ad alcune categorie particolari individuate dalla normativa speciale.

Tra i soggetti esonerati figurano anche le cooperative e le società di mutua assicurazione, i consorzi privi della forma societaria consortile e le società di capitali dichiarate fallite. L’esclusione riguarda inoltre le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro costituite in forma di società di capitali a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge.

 

Libri sociali digitali: quando la tassa è comunque dovuta

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la gestione informatica dei libri sociali. L’Amministrazione Finanziaria – con la risposta n. 42/2025 - ha chiarito che la tassa annuale è dovuta anche quando i registri sono tenuti esclusivamente in formato digitale.

Ai fini del calcolo si assume convenzionalmente una pagina composta da 25 righe. Nei sistemi informatici, quindi, il tributo si considera maturato ogni 500 pagine — o frazione — equivalenti a 12.500 righe.

Per il calcolo del tributo si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF ­ PDF/A che permette tale visualizzazione.

Nel BBM Aggiorna di lunedì si completerà la trattazione del tema.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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