DMZ RICORDA N. 129 DEL 7 LUGLIO 2023
La disciplina che regola la registrazione, da parte dei soggetti passivi Iva, delle fatture emesse, contenuta nel decreto istitutivo dell’IVA fin dal 1972, non è di fatto mutata dopo l’avvento della fattura elettronica, e quindi sussiste l’obbligo di registrare anche le fatture elettroniche che sono transitate dallo SDI.
Termini di registrazione
Il Decreto del 1972 disponeva che il contribuente doveva annotare entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura, su apposito registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture (concernenti le operazioni internazionali e l’autoconsumo), in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
Le fatture “differite” dovevano essere registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Con l’entrata in vigore della norma sulla fattura elettronica questa dicotomia è stata annullata.
In particolare, il decreto ha stabilito che tutte le fatture emesse, ossia:
- quelle così dette “immediate”;
- quelle così dette “differite/riepilogative” ;
- quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti, e infine
- quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extra UE,
devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Detta disposizione è coerente anche con la modifica recata della norma che, a partire dal 1° luglio 2019, consente l’emissione delle fatture entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni.
E’ stato inoltre previsto che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per le liquidazioni trimestrali, possono registrare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Nel registro, oltre alle fatture emesse e alle autofatture, devono essere registrate anche le fatture relative ad acquisti in “reverse charge” e, in modo distinto, devono essere annotate anche le fatture relative agli acquisti intracomunitari.
Lo Studio resta a completa disposizione
